Vittoria giudiziaria di coloro che utilizzano i mezzi pubblici

A dar loro ragione una sentenza del Giudice di Pace

Vittoria giudiziaria di coloro che utilizzano i mezzi pubblici. A dar loro ragione contro le società che gestiscono il servizio di trasporto su strada una sentenza del Giudice di pace. Se è vero che la sentenza spiega immediatamente i suoi effetti per il caso del sig. S.S. che con il bus viaggiava tra Cerignola e Canosa di Puglia, nondimeno i principi che essa afferma e le motivazioni a supporto della decisone favorevole al pendolare, possono essere ora sbandierati e utilizzati da tutti gli altri utenti.

Il sig. S.S. aveva proposto opposizione al Giudice di Canosa avverso l’ irrogazione di sanzione pecuniaria esattamente un anno fa. Il controllore, inflessibile, gli aveva contestava di aver viaggiato sulla tratta Cerignola – Canosa di Puglia, sprovvisto di titolo di viaggio, e aveva irrogato la sanzione. Di euro 50.90, se avesse pagato entro 30 giorni dalla contestazione. Altrimenti, se avesse pagato oltre tale termine, addirittura di euro 100.90. Il pendolare, stanco dell’ andazzo, non ci ha pensato due volte e ha fatto ricorso alla giustizia. Al Giudice di pace nel suo ricorso, a sostegno dell’ opposizione alla multa, ha fatto presente di essere regolarmente un abbonato mensile per la tratta in questione, Canosa di Puglia – Cerignola e viceversa, con abbonamento emesso da COTRAP, Consorzio Trasporti Azienda Pugliese, deducendo che poiché la S.T.P. SpA faceva parte del consorzio Cotrap, egli aveva diritto di viaggiare sulla tratta in questione anche sui mezzi della S.T.P., senza munirsi di altro biglietto di viaggio, in quanto già in possesso dell’abbonamento emesso dal Consorzio di cui la S.T.P. faceva parte.

La società di trasporto insisteva nella sua posizione: pur se era vero che essa faceva parte de Cotrap, l’abbonamento dava al pendolare il diritto di viaggiare solo sui mezzi del vettore Ferrovie del Gargano e non sui suoi mezzi. In particolare, pur facendo parte sia il vettore Ferrovie del Gargano che essa del Consorzio Cotrap ogni singolo vettore ha una propria autonomia tariffaria, per cui ciascuno di essi emette titoli di viaggio utilizzabili solo sui mezzi di ciascuno di essi, e poiché il vettore dell’abbonato era Ferrovie del Gargano giammai il ricorrente avrebbe potuto viaggiare con quell’abbonamento. Il Giudice di pace ha respinto nettamente la difesa della ditta.

Proprio la costituzione in Consorzio dei vari vettori ha consentito l’aggiudicazione del servizio pubblico di trasporto di linea su tutto il territorio regionale, per cui appare del tutto in contrasto con tale costituzione in consorzio sostenere che comunque ci debba essere “una differenziazione tra i vari vettori“. E, continua la sentenza, come si vede dai biglietti di viaggio, essi vengono emessi da COTRAP, cioè dal Consorzio, per cui appare davvero pretestuoso assumere che poiché in essi è indicato il nome del singolo vettore, l’utente abbia diritto di viaggiare solo sui mezzi di quel determinato vettore e non su quelli dell’altro. Se, infatti singoli vettori, che tra l’altro coprono la stessa tratta, fanno parte entrambi dello stesso Consorzio, il quale risulta l’emittente dei titoli di viaggio, ed anzi proprio la costituzione in consorzio è stata determinante per l’aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico, proprio non si comprende perché gli utenti non abbiano diritto di viaggiare indifferentemente sui mezzi dei vari vettori che fanno parte dello stesso consorzio emittente il titolo di viaggio.

Conseguenza inevitabile: l’annullamento della multa.

Francesco Bisceglia
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