Somministrazione pasti alunni scuola materna Mattinata

Il Tar Puglia di Bari ha accolto il ricorso della Società Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C.

“Provvedimento di esclusione della Soc. CIR Food dalla procedura aperta indetta dal Comune di Mattinata per la concessione in appalto del servizio di somministrazione pasti per gli alunni della scuola materna aa.ss. 2013-2014 e 2014-2015, adottato nel corso della seduta del giorno 11.10.2013, di cui la Società non ammessa ha avuto conoscenza solo a seguito della pubblicazione dell’esito della gara ossia in data 28.10.13”: con recente sentenza, il Tar Puglia di Bari ha accolto il ricorso della Società Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C., contro il Comune di Mattinata, nei confronti della Soc. Ri.Dal. S.r.l., e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di esclusione della ricorrente e gli atti successivi del procedimento, ivi compresa l’aggiudicazione della gara.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 la dott.ssa Paola Patatini.

“Con riferimento alla denunciata illegittimità dell’aggiudicazione in favore di Ri. Dal s.r.l., il Collegio rileva come dalla declaratoria di illegittimità dell’esclusione della ricorrente derivi anche l’annullamento dell’aggiudicazione alla contro interessata, dovendo la stazione appaltante riprendere il procedimento di gara dal segmento immediatamente precedente all’atto illegittimo; i vizi denunciati in merito all’affidamento del servizio, relativi in particolare al numero di dipendenti computabili ai fini della legge n.68/99, nonché all’inidoneità del titolo giuridico comprovante il possesso del centro di cottura in capo alla Ri. Dal s.r.l. – che richiederebbero un approfondimento in sede di istruttoria – sono pertanto rimessi alle valutazioni dell’amministrazione in sede di rinnovazione parziale del procedimento e di nuova valutazione delle offerte, e devono ritenersi pertanto assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso”.

Non accolta la richiesta di condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti, “in quanto generica, attesa la mancata quantificazione e prova degli stessi, nonché in considerazione del fatto che – in esecuzione di quanto prescritto nella presente sentenza – l’Amministrazione dovrà procedere alla parziale rinnovazione degli atti del procedimento di gara nei termini sopra precisati, circostanza che preclude allo stato al Collegio qualsivoglia apprezzamento della domanda risarcitoria”.

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Fonte: Statoquotidiano.it
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