Ordinanza Sindaco: divieto uso prodotti pirotecnici in luogo pubblico o in luogo privato

Misure di prevenzione dei rischi derivanti dall’utilizzo di materiale pirotecnico

Divieto di utilizzo di qualsiasi tipo di materiale pirotecnico in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa cadere su luoghi pubblici e di vendita

IL SINDACO
PREMESSO che con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, vi è la consuetudine, sempre più diffusa, di fare uso di artifici pirotecnici e che tale condotta dà origine a uno scadimento della sicurezza, nonché alle continue e giuste lamentele da parte dei cittadini in luoghi molto frequentati; che spesso gli stessi prodotti esplodenti sono in uso a minori, quindi utilizzati con imperizia tale da determinare pericoli e danni, diretti e indiretti, all’integrità fisica delle persone, degli animali e delle cose;

CONSIDERATO che tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli “declassificati” e cioè potenzialmente non pericolosi, posti in libera vendita, contengono sostanze esplosive;

PRESO ATTO che dall’uso di tali prodotti esplodenti deriva un pericolo costante in grado di cagionare lesioni personali nei confronti di chi li maneggia o di chi possa esserne colpito, nonchè danneggiamento del patrimonio pubblico e privato;

RILEVATA, pertanto, la necessità, inderogabile, di attuare misure atte ad intensificare nel territorio comunale la sicurezza e la vigilanza, oltre che il controllo per disciplinare la vendita ed accensione dei prodotti esplodenti e garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori di qualsiasi tipo di fuochi d’artificio, nonché per gli ambulanti il divieto di vendere ogni tipo di fuoco pirotecnico, al fine di prevenire e reprimere ogni abuso a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale non ricorrere esclusivamente ai soli strumenti coercitivi, ma indurre al senso di responsabilità ogni cittadino, affinché ognuno sia consapevole dei rischi derivanti da comportamenti irresponsabili;

VALUTATO il rischio per la salute, soprattutto per gli anziani, i soggetti cardiopatici, le donne in stato interessante, ecc., derivanti dall’esplosione improvvisa di prodotti pirotecnici;

RITENUTO che dal permanere di tali comportamenti scaturisce un danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, nonché un ostacolo alla fruibilità di taluni spazi pubblici ed un abbassamento del livello della qualità e della sicurezza urbana, essendo, pertanto, necessario intervenire con urgenza;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui precisa che “per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

VISTI gli artt. 678, 679, 703 e 730 del Codice Penale;

VISTO l’art. 57 T.U.L.P.S. e l’art. 101 del relativo Regolamento di Attuazione;

VISTI gli artt. 7 bis e 54 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la Legge 15/07/2009 n. 94;

VISTO l’art. 6, comma 2, della Direttiva 2007/23/CE che consente l’adozione di provvedimenti, da parte di uno Stato membro, volti a vietare o limitare il possesso, l’uso e/o la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi d’artificio, che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale;

ORDINA

E’ VIETATA
la vendita di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico ai minori di anni 18, salva diversa indicazione riportata sulla confezione e la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico.

E’ VIETATO utilizzare: A) in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa cadere su luoghi pubblici, qualsiasi tipo di articolo pirotecnico tipo mortaretti, petardi o simili, anche se di libera vendita; B) in luoghi privati fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita; C) in luoghi privati, senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, fuochi pirotecnici, posti in libera vendita.

E’ VIETATO a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private: finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, ecc., di consentire a chicchessia l’uso delle dette aree private per l’utilizzo degli articoli pirotecnici vietati dalla presente Ordinanza.

E’ VIETATO distribuire e/o detenere petardi e/o materiale esplodente illegale;

FA RACCOMANDAZIONE
–    di procedere all’acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso le rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico;
–    di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosi abbandonati nei luoghi frequentati;
–    di vigilare sui minori, in particolare sui fanciulli, affinché gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi;

INVITA
le Istituzioni scolastiche, a cui viene inviata una copia del presente provvedimento, affinché venga predisposta campagna informativa e di sensibilizzazione della popolazione studentesca in ordine alla pericolosità e potenzialità offensiva dei prodotti pirotecnici, nonché in ordine ai contenuti della presente Ordinanza

DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs 267/2000 al Prefetto di Foggia, alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando Polizia Municipale, nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e che sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi.

MANDA
alle Forze dell’Ordine sul territorio per l’esecuzione e, in particolare, demanda al Responsabile della Polizia Locale ed al Comando Carabinieri la predisposizione di servizi mirati, al fine di svolgere una funzione di prevenzione ed eventualmente di repressione, al fine di individuare e punire i trasgressori.
Il Sindaco si appella e confida nella collaborazione dei cittadini ed evidenzia che per la violazione del presente provvedimento sono previste delle sanzioni, infatti, i TRASGRESSORI SARANNO PUNITI, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, fatte salve, ove il fatto accertato assuma concorrente rilievo di illecito penale, la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria e l’applicazione delle relative altre sanzioni. Nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi sarà accompagnato presso il Comando di Polizia operante per l’identificazione, al fine di assoggettare alla sanzione amministrativa i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Il SINDACO
Avv. Michele PRENCIPE
 
Il Responsabile del Settore 4   
Cap..Dott. Michele MUMOLO

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