Imposta Municipale Unica 2013

Entro il 16 dicembre 2013 dev’essere effettuato il pagamento del saldo IMU

Si comunica che entro il 16 dicembre 2013 dev’essere effettuato il pagamento del saldo dell’Imposta Municipale Unica (IMU), dovuta per l’anno di imposta 2013. Per l’anno 2013 l’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n.55 del 29/11/2013, ha confermato le seguenti aliquote già vigenti l’anno scorso:

DESCRIZIONE aliquota Codice tributo
abitazione principale e le relative pertinenze (sospesa) 0,40% 3912
unità immobiliari concesse in uso gratuito
a parenti in linea
retta entro il 1° grado residente
nell’immobile (da versare
interamente al Comune)
0,76% 3918
altri immobili ad eccezione degli immobili
classificati nel gruppo catastale D
(da versare interamente al Comune)
1% 3918
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D (QUOTA STATO)
0,76% 3925
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D (QUOTA COMUNE)
0,24% 3930
Aree fabbricabili (da versare interamente al Comune) 1% 3916

 

Per l’abitazione principale: è prevista una detrazione di € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per l’anno 2013 la detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiorazione va rapportata al periodo in cui si verificano le condizioni sopra esposte. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400.

Ulteriore detrazione per disabili: è prevista, ai sensi dell’art.9, comma 4, del Regolamento Comunale, un’ulteriore detrazione di € 100,00 per ogni famigliare con grado di invalidità del 100 per cento beneficiari dell’indennità di accompagnamento, purché residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il contribuente a tal fine comunica, a pena di decadenza, con apposita dichiarazione, valevole anche per gli anni successivi, la sussistenza del requisito, indicando, oltre ai dati anagrafici del famigliare, anche gli estremi del decreto di concessione dell’indennità, entro il termine di presentazione della denuncia IMU per l’anno di riferimento.

Il D.L. n.133 del 30/11/2013 ha confermato l’esenzione della rata di acconto ed ha sospeso provvisoriamente la rata a saldo per le seguenti categorie:
1) l’abitazione principale e relative pertinenze (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze);
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
3) la casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Per l’anno 2013, la disposizione si applica solo a decorrere dal 1º luglio;
5) le abitazioni e pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato;
6) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (esenzione solo del saldo).

La base imponibile è ridotta del 50%:

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D. P. R. 28/12/2000 n. 445.

L’imposta va versata interamente al Comune, ad eccezione degli immobili classificati in cat. D. Per tali immobili, infatti, la quota pari allo 0,76% dell’imponibile è destinata allo Stato, mentre la quota pari allo 0,24% dell’imponibile è destinata al Comune. Il versamento dell’imposta a saldo dovrà essere eseguito tramite Mod. F24 utilizzando i suindicati codici tributo.

Il Codice Ente relativo al Comune di Mattinata è F059. Per agevolare il calcolo dell’imposta è possibile utilizzare l’applicativo “Calcolo IMU” disponibile sul sito web del Comune di Mattinata.

Nel caso necessitasse di informazioni al riguardo, siamo a completa disposizione nei locali siti in via F. Grilli 3 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 il Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Per informazioni telefoniche è possibile contattare il numero 0884/55 94 80.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DR. MICHELE MINUTI
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