Il Tar ha respinto il ricorso contro il Comune di Mattinata della Paolo De Salvia Costruzioni S.r.l.

La sentenza riguarda il “Programma di rigenerazione urbana” per l’area dell’ex mattatoio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto con sentenza il ricorso contro il Comune di Mattinata presentato dalla società Paolo De Salvia Costruzioni S.r.l. ed ha condannato al pagamento delle spese processuali di mille euro a favore del Comune  e di mille euro a favore del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia, che pure si era costituito. La sentenza riguarda il “Programma di rigenerazione urbana” per l’area dell’ex mattatoio, ove vi era la previsione di realizzare un edificio contenente tra l’altro abitazioni civili, servizi ed il teatro comunale.  L’idea del piano di rigenerazione dell’ex mattatoio era stato abbandonato nel 2015 avendo l’Amministrazione comunale guidata da Michele Prencipe comunicato con atto formale alla ditta che la procedura si era conclusa con esito negativo. 

L’ex mattatoio di Mattinata

La società che aveva avuto l’aggiudicazione da parte del Comune, difesa  dallo studio legale romano del prof. Franco Gaetano Scoca, non aveva digerito lo stop e ha agito in giudizio per l’annullamento delle note del Comune in cui si comunicava che la procedura di approvazione del programma integrato di rigenerazione urbana (il P.I.R.U.), già adottato con delibere di consiglio comunale e di giunta, “doveva ritenersi conclusa con esito negativo, visto il parere sfavorevole reso dalla preposta Soprintendenza”. Il Comune di Mattinata si era costituito in giudizio per il tramite dell’avv. Pasquale Roberti.

La società De Salvia aveva chiesto ai giudici baresi che il Comune, “previo accertamento del relativo obbligo”, dia invece seguito positivo alla procedura in seno alla Conferenza di servizi, “intimandogli conseguentemente di (ri)convocarla”.  

Per i giudici del Tar Puglia invece “il provvedimento della Soprintendenza era impeditivo della continuazione dell’iter approvativo”. Invero, “il preventivo parere della Soprintendenza assume natura vincolante e la Soprintendenza esercita, non più un sindacato di mera legittimità” ma  “una valutazione di merito amministrativo, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico”.  Né vale a sostenere l’opposta conclusione “il fatto che il parere sia stato reso al di fuori della conferenza di servizi, e che, quindi, sarebbe stato inutiliter datum”. 

La sentenza afferma che pertanto “non appare arbitraria la decisione del Comune di Mattinata di concludere con esito negativo la conferenza di servizi ritenendo mancanti i presupposti per il successivo iter di approvazione del programma di Rigenerazione Urbana oggetto di causa”. Infine, hanno scritto i giudici amministrativi non si può sostenere che “il contegno dell’amministrazione sia stato tale da ingenerare nel ricorrente un ragionevole affidamento sull’esito positivo della procedura, proprio in considerazione della natura complessa del procedimento previsto ai fini dell’adozione del P.I.R.U. La mera adozione, infatti, da parte del Consiglio comunale del suddetto programma integrato costituiva solo il punto di partenza della procedura in questione involgente, peraltro, interessi e competenze ascrivibili ad altre pubbliche amministrazioni”.

Francesco Bisceglia
La Gazzetta del Mezzogiorno
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