Sulla titolarita’ del premio ambiente Faraglioni di Puglia prima pronuncia della Corte di Appello

I giudici con una ordinanza hanno sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado

Il Comune di Mattinata vince il primo round del giudizio di appello nella vertenza giudiziaria sulla paternità del premio ambiente Faraglioni di Puglia. Infatti la Corte di Appello di Bari ha accolto la richiesta, “basata su plurimi motivi”, del difensore del Comune garganico, prof. Vincenzo Bruno Muscatiello, ed ha sospeso con ordinanza l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

Nei mesi scorsi il Tribunale di Bari, competente territorialmente in materia di proprietà industriale e intellettuale, aveva ritenuto la paternità dell’evento mattinatese in capo al defunto Italo Caratù. Con citazione del  maggio 2009 Caratù aveva chiesto ai giudici di dichiarare la sua paternità dell’opera “I Faraglioni di Puglia premio ambiente” con la conseguenza richiesta da parte di Caratù di inibire al Comune ogni ulteriore utilizzazione dell’opera e la condanna al risarcimento di danni subiti. Il Comune, nonostante il giudizio proposto da Caratù, ha ritenuto anno dopo anno  di avere la piena titolarità di organizzare l’evento istituito con una delibera della giunta comunale dell’agosto 2001 (l’ultima edizione del premio risale all’ottobre  2014, quella del 2015 saltò “a causa del maltempo” e l’edizione 2016 può essere organizzata solo a partire da ora grazie all’ordinanza favorevole per il Comune emessa nei  giorni scorsi). 

Per i giudici di primo grado il Comune di Mattinata si era “reso responsabile della violazione dei diritti di riproduzione ed utilizzazione economica dell’opera, a partire dall’anno 2004, avendo organizzato lo spettacolo senza l’autorizzazione dell’autore, ordinando al Comune di astenersi dal riprodurre e rappresentare l’opera e condannandolo  al pagamento della somma di  oltre centomila euro. Adesso interviene l’ordinanza dei giudici di appello, a seguito dell’impugnazione da parte del Comune che ha confermato nell’incarico lo studio legale Muscatiello. 

Per i giudici della Corte di Appello di Bari, ribaltando quello che aveva deciso il Tribunale, va, innanzitutto, rilevato che non è, di per sé, rilevante il deposito nell’anno 2002 da parte di Caratù dell’opera presso la S.I.A.E., atteso che “per acquistare ed esercitare il diritto sul titolo di un’opera non è condizione indispensabile il deposito presso l’ufficio della proprietà artistica e letteraria, deposito che non ha efficacia costitutiva, ma adempie ad una funzione esclusivamente di carattere amministrativo”. Inoltre, appare assistito da un elevato grado di apparente fondatezza – salvo ogni ulteriore approfondimento, nel prosieguo – il motivo di censura  sollevato dal prof. Muscatiello e fondato sul rilievo che “l’organizzazione di una manifestazione non può costituire opera protetta dal diritto d’autore”. Peraltro, va considerato che “già questa Sezione specializzata, con sentenza n. 671/2013, in fattispecie analoga a quella qui in esame, ha escluso la tutelabilità di una manifestazione a premi, considerando l’assenza del c.d. “corpus mechanicum”. Ancora, posto che il “format”, nella definizione, più consolidata, è “un’opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi  non appare affatto peregrina a questa Corte la censura del Comune di Mattinata, secondo cui difetterebbe, nella specie, l’elemento dello “apparato scenico”. 

Francesco Bisceglia
La Gazzetta del Mezzogiorno
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