Spiaggia contesa, il Tar dà ragione al vecchio gestore

In questione uno dei due lidi della bellissima Baia delle Zagare

Sono state accolte le nostre ragioni e per questo sono fiducioso per il futuroE’ il commento pacato di Franco Gentile, coniuge del titolare della licenza di stabilimento balneare che dagli anni settanta e fino al 2007 ha gestito una delle due spiagge di baia delle Zagare, dove nell’omonima cala troneggiano i faraglioni. E che ha vinto di recente il ricorso al Tar Puglia per il mancato rinnovo della concessione.

Quest’ultima, ora annullata, era stata fatta a favore di un albergo da parte del Comune di Mattinata, il cui operato esce «bocciato» dalla sentenza barese. Alla luce dei criteri esposti dal Tar, gli uffici comunali dovranno rimettersi al lavoro per riassegnare la licenza balneare. Gentile si dice fiducioso sull’esito finale della pratica. Dagli anni settanta e fino al 2007 il «vecchio» titolare gestisce (nel frattempo l’intestazione della licenza nel 1994 passa dal padre alla figlia) la spiaggia in questione. La cadenza è quadriennale. Nel 2007 scade e fa domanda per il rinnovo. Che arriva nel 2008. Ma partono i ricorsi da parte di altri operatori, anch’essi interessati alla concessione.

Interviene il Consiglio di Stato che stabilisce la necessità di ricorrere alla gara pubblica per assegnare la titolarità della gestione del tratto di spiaggia. Sono due le istanze al vaglio della commissione esaminatrice comunale. Viene privilegiata quella di un albergo, rispetto al «vecchio» gestore che ricorre. E il Tar gli dà ragione. Perché? In presenza di più istanze dirette a ottenere la concessione demania le di spazi di arenile va preferita scrivono i giudici amministrativi quella in grado di assicurare un più ampio uso da parte della collettività del bene, respingendo quelle volte a restringerlo a pochi soggetti.

L’istanza dell’albergo appare diretta a operare un vero e proprio asservimento della spiaggia in questione all’uso pressoché esclusivo della clientela della struttura alberghiera. D’altronde nella comparazione tra i due diversi interessi antagonisti, la preferenza per l’istanza concessoria dell’odierna ricorrente (lo stabilimento balneare) non pregiudica affatto la fruibilità della spiaggia e dei relativi servizi da parte della stessa clientela della struttura alberghiera, la quale potrà indifferentemente accedervi rivolgendosi al gestore dello stabilimento balneare, così come avvenuto dagli anni Settanta sino al 2007.

Fonte: Francesco Trotta
Gazzetta del Mezzogiorno del 10/04/2010
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