Scuola, nuova ordinanza regionale in vigore dal 26 aprile: “Tutte devono garantire la DDI alle famiglie che la richiederanno”

“Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata”

Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore).

In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività inc presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni.

Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta.

2. Le istituzioni scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it , il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid;

3. Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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