Premio ”Faraglioni di Puglia”, una vicenda non ancora chiusa

Le precisazioni dell’avvocato Verile che difende gli eredi Caratù e quelli della Gazzetta

Sul contenzioso relativo alla paternità del premio ambiente Faraglioni di Puglia, organizzato a Mattinata dal 2002, interviene con una nota alla Gazzetta l’avv. Fabio Verile, che tutela l’erede di Italo Caratù. “L’articolo pubblicato domenica 9 ottobre – scrive – impone delle brevi precisazioni”. L’avv. Verile sottolinea che “la Corte di Appello di Bari giammai ha ribaltato la sentenza di primo grado, favorevole a Italo Caratù”.  Nel pezzo della Gazzetta, in verità,  era stato scritto che “il Comune di Mattinata vince il primo round del giudizio di appello”. Con  ciò dando atto, appunto, che si trattava dell’esito soltanto di una prima fase del giudizio davanti alla Corte. La Gazzetta aveva ulteriormente precisato che questo primo round a favore del Comune consisteva, tecnicamente, nell’accoglimento da parte della Corte di appello, della richiesta  del difensore del Comune, prof. Vincenzo Bruno Muscatiello, della sospensione dell’efficacia  esecutiva della sentenza di primo grado. Tutto qui. 

La Gazzetta, nel pezzo in questione, aveva anche riproposto ai lettori, e sempre con la medesima assoluta fedeltà al provvedimento emesso, quanto scritto nella sentenza di primo grado favorevole a Caratù: “Il Comune di Mattinata si era reso responsabile della violazione dei diritti di riproduzione ed utilizzazione economica dell’opera, a partire dall’anno 2004, avendo organizzato lo spettacolo senza l’autorizzazione dell’autore, ordinando al Comune di astenersi dal riprodurre e rappresentare l’opera e condannandolo  al pagamento della somma di  oltre centomila euro”.  

L’avv. Verile nella sua nota alla Gazzetta scrive ancora: “Il Giudice del gravame si è, infatti, limitato a decidere sull’istanza di sospensiva avanzata dal comune di Mattinata, basata su due presupposti: il periculum in mora e il fumus boni iuris. Quanto al primo, la Corte di Appello ha rilevato che a fronte di un eventuale pagamento delle somme cui è stato condannato il Comune non vi sarebbero garanzie di restituzione in ipotesi di vittoria dell’Ente. Quanto al secondo, la medesima Corte ha evidenziato una propria sommaria e superficiale opinione sulla sussistenza di  alcuno dei requisiti  (apparato scenico) ai fini della configurabilità del format tutelabile”.  Ancora una volta va ribadito che la Gazzetta aveva riportato la motivazione dell’ordinanza favorevole al Comune, con la chiara precisazione che veniva fatto salvo ogni ulteriore approfondimento nel prosieguo del giudizio. La Gazzetta aveva infatti scritto, citando direttamente il testo dell’ordinanza: “Appare assistito da un elevato grado di apparente fondatezza – salvo ogni ulteriore approfondimento, nel prosieguo – il motivo di censura  sollevato dal prof. Muscatiello e fondato sul rilievo che l’organizzazione di una manifestazione non può costituire opera protetta dal diritto d’autore”. 

L’unico commento della Gazzetta  è stato che, dopo la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che, tra l’altro, ordinava di astenersi dal riprodurre e rappresentare l’opera,  tecnicamente il premio ambiente Faraglioni di Puglia potrebbe essere adesso nuovamente organizzato. Cosa che qui si ribadisce: altra cosa è infatti l’opportunità di farlo o meno da parte del Comune nell’attesa della sentenza di merito. Va  solo aggiunto che,  proprio a tutela  della controparte del Comune di Mattinata, nel pezzo non si è parlato del “periculum in mora”,  citato dall’avv. Verile, per non voler riferire di dati sensibili personali.   

Quindi, non si può dire che nel pezzo della Gazzetta vi sono “erronee e fuorvianti affermazioni”, come ritiene  l’avv. Verile. La Gazzetta ha dato sulla vicenda una informazione obbiettiva, fornendo ai lettori in questi mesi prima la notizia della sentenza di condanna a carico del Comune con la proposta impugnazione da parte di quest’ultimo e domenica 9 ottobre la notizia dell’ordinanza della Corte di appello che sospende l’efficacia esecutiva della prima sentenza. Così come doverosamente darà notizia della prossima sentenza della Corte che dovrà pronunciarsi nel merito della questione confermando o riformando la sentenza di primo grado.

 

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Francesco Bisceglia
La Gazzetta del Mezzogiorno
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