Ordinanza comunale che disciplina i ”rumori edili”
Giorni ed orrari per i lavori rumorosi
Misure per la salvaguardia dell’ambiente e della salute in relazione all’inquinamento acustico. Hanno questo titolo le disposizioni per le attivita’ rumorose emanate dal sindaco di Mattinata.
“I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico, spiega il sindaco Angelo Iannotta, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati dalla legge quadro sull’inquinamento e Mattinata presenta senz’altro un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico”.
Va aggiunto, continua il sindaco che “durante il periodo estivo si ha un notevole afflusso di presenze turistiche sull’intero territorio comunale e che perciò vi è la necessità di un apposito provvedimento per garantire la massima tranquillità ai residenti e agli ospiti che scelgono il nostro territorio per le proprie vacanze: insomma è necessario evitare rumori molesti, intralci al traffico, accumulo di materiali negli spazi pubblici e/o privati, e quanto possa comunque nuocere al regolare svolgimento dell’attività turistica ed al decoro del territorio comunale”. Da qui la conseguenza di regolamentare le attività dei cantieri edili, stradali, e comunque tutte quelle attività legate all’uso di apparecchiature o macchinari particolarmente rumorosi, determinando gli orari e i periodi in cui le stesse possono essere svolte.
L’ordinanza comunale prevede che dal 1 luglio al 16 settembre sono vietati, in tutto il territorio comunale, i lavori che prevedano interruzioni stradali, salvo casi urgenti autorizzati dal Comune. Dal 1 luglio al 16 settembre sono vietati, sull’intero tratto di Corso Matino, i lavori di natura edile. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per casi di necessità o per assicurare i servizi pubblici essenziali. Tutte le attività rumorose relative ai mezzi e azioni meccaniche, quali escavatori, ruspe, martelli pneumatici, mezzi demolitori e ogni altro mezzo o azione producente un pari livello di rumorosità, svolte all’interno del centro urbano o nel raggio di 500 mt dagli insediamenti turistici/ricettivi esistenti su tutto il territorio comunale potranno essere esercitate, nell’ambito dei limiti di emissione e immissione sonore stabilite dall’art. 3 della Legge quadro sull’inquinamento acustico L. 447del 1995, nel periodo e nelle ore di seguito indicate: dal 17 settembre al 30 aprile dal lunedì al venerdì escluso sabato, domenica e giorni festivi dalle ore otto alle ore tredici e dalle ore quattordici alle ore diciannove. Dal 1 maggio al 5 luglio dal lunedì al venerdì escluso sabato, domenica e giorni festivi dalle ore otto e trenta alle ore tredici e dalle ore sedici e trenta alle ore diciannove e trenta. Tutte le attività rumorose non sono consentite dal 5 luglio al 16 settembre.
Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per casi di necessità o per assicurare i servizi pubblici essenziali. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento, ai sensi della Legge n. 447 del 1995 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 per l’esatta osservanza della stessa al Corpo di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri e al Corpo Forestale dello Stato.
Francesco Bisceglia