Occupazione suolo pubblico da parte di pubblici esercizi: le misure messe in atto dall’Amministrazione comunale

Dirette a favorire il distanziamento tra le persone in attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 91 del 12/05/2021 ha individuato misure in materia di occupazione suolo pubblico da parte di pubblici esercizi e dirette a favorire il distanziamento tra le persone in attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dette misure, stabilite in conformità alla normativa statale, disciplinano e regolamentano le occupazioni di suolo pubblico, così come di seguito riportate:
– relativamente alle nuove istanze di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento di quelle precedentemente autorizzate, il richiedente dovrà presentare domanda al SUAP con esonero dal pagamento del relativo canone di occupazione sino al 30 giugno 2021, salvo esonero dal pagamento fino a tutto il 31 dicembre 2021;

– la superficie massima occupabile deve essere parametrata agli spazi già utilizzati per le attività svolte, secondo quanto segue:
» per occupazioni in ampliamento: la superficie da occupare non può essere superiore al 100% della superficie già autorizzata. É ammessa una occupazione superiore a questo limite a condizione che la superficie complessivamente impegnata all’esterno non superi il 200% della superficie interna destinata alla somministrazione. Il tutto previo parere del Comando di Polizia Locale;
» per nuove occupazioni: la superficie da occupare non può essere superiore al 200% della superficie interna destinata alla somministrazione, previo parere del Comando di Polizia Locale;
» restano fermi i limiti dettati dalla disciplina sanitaria circa il rapporto da garantire tra «utenza servita» e «spazi e servizi accessori» necessari ad uno svolgimento del servizio conforme alle norme, che possono portare a limiti restrittivi rispetto a quanto precisato ai punti precedenti;

– per quanto attiene la tipologia di installazioni utilizzabili, e quindi assentibili, è consentita l’occupazione degli spazi pubblici unicamente per la posa di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purchè funzionali all’attività;

– le tipologie di arredo devono essere improntate a criteri di semplicità, leggerezza, amovibilità e reversibilità, così che gli arredi possano essere rimossi alla conclusione del turno giornaliero di lavoro ove necessario, lasciando libero e fruibile per la collettività lo spazio pubblico;

– lo spazio da concedere in occupazione deve essere quello immediatamente corrispondente, in proiezione, al fronte del locale interessato; in caso di insufficienza e/o impossibilità ad occupare detto spazio è possibile occupare lo spazio pubblico frontistante l’esercizio e posto immediatamente “al di là” della sede stradale;

– le occupazioni “al di là” della sede stradale sono ammesse solo se la viabilità interessata è classificata «Strada urbana di quartiere» o «Strada locale» ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, ovvero se con ordinanza dirigenziale la ridetta viabilità è chiusa al traffico;

– l’ampiezza dell’area da concedere deve essere tale da lasciare al libero passaggio e alla fruizione pedonale una fascia di larghezza idonea a garantire la circolazione agevole delle persone con limitata od impedita capacità motoria; l’area occupata deve avere caratteristiche tali da preservare la funzione primaria degli spazi (aree destinate alla collettività); in ogni caso occorre garantire una larghezza minima coerente con le indicazioni di cui al Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, per il libero transito;

– l’occupazione degli spazi concessi non deve, in ogni caso, costituire pregiudizio alla fruibilità delle aree pubbliche di cui sono parte ed in particolare all’impiego degli arredi urbani installati a corredo dello spazio (pubblico) interessato;

– l’occupazione non deve, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l’accesso alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche o comunque ingombro per l’accesso agli immobili frontistanti dalla pubblica via;

– l’occupazione deve essere tale da non compromettere le piantumazioni a verde esistenti negli spazi pubblici;

– con riferimento al rapporto con la disciplina di sicurezza per il traffico pedonale e veicolare, le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei «triangoli di visibilità delle intersezioni», di cui all’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992;

– nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Fonte: Comune di Mattinata
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