Marilina Piemontese: i colori del Gargano e l’arte che unisce il Nord e il Sud
- 1 Dicembre 2024
Un vecchio motore trasformato in una scultura ispirata ai colori del Gargano e all’arte di Mondrian
E’ fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro
Il presidente della Regione Puglia ha emanato l’ordinanza num. 336 contenente misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 discoteche, sale da ballo e locali assimilati.
L’ordinanza dispone:
Con decorrenza dal 13 agosto, è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Con decorrenza dal 13 agosto, gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati hanno l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine con le caratteristiche di cui all’art.1 co.2) sempre, anche all’aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi utenti;
Gli esercenti, all’ingresso dei predetti locali, hanno l’obbligo di rilevare la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
Rimangono ferme tutte le altre misure relative alle attività di intrattenimento danzante all’aperto di cui alle Linee Guida regionali adottate con ordinanza 283/2020.
Le Prefetture competenti per territorio e i Sindaci dei Comuni interessati provvedono a garantire i controlli nell’ambito delle rispettive competenze.