Misure a favore della salute: temporaneo divieto di bruciatura di materiali vegetali e non fino al 19 marzo
Emessa ordinanza dal Comune di Mattinata
IL SINDACO
VISTA la precedente ordinanza n. 13 del 12/12/2014, con la quale sono state disciplinate le modalità di distruzione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, alla luce del novellato art. 182 del D.lgs. n. 152/2006;
ATTESO che il particolare andamento climatico delle ultime settimane, caratterizzato da un’elevata pressione atmosferica, alte temperature e debole regime ventoso, non consente un tempestivo ed efficace smaltimento dei fumi prodotti dalla combustione, i quali tendono così a ristagnare nelle immediate vicinanze del piano di campagna;
DATO ATTO che la predetta situazione sta generando disagi alla popolazione locale, a causa del fatto che i fumi di combustione, in particolare quelli provenienti dalla Piana di Mattinata, vengono spinti dalle correnti d’aria verso il centro abitato;
CONSIDERATO che, in attesa di un cambio delle condizioni climatiche che determinerebbe la risoluzione automatica della problematica insorta, occorre intervenire con urgenza al fine di limitare il disagio ai cittadini residenti nel centro urbano e nelle aree rurali limitrofe;
ATTESO che la fissazione di un periodo di tempo in cui vietare la bruciatura dei residui delle lavorazioni agricole consentirebbe, altresì, un’essiccatura più efficace del materiale stesso;
RAVVISTA, quindi, la necessità di procedere ad emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di vietare la bruciatura del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, con riferimento alle aree individuate nella cartografia allegata alla precedente ordinanza sindacale n. 13 del 12/12/2014 e limitandone la durata fino al giorno 19/03/2017;
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la Legge n. 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale lo stesso è individuato come Autorità Sanitaria Locale;
VISTO il T.U. delle Leggi di P.S., approvato dal R.D. n. 773/1931;
VISTO il D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia Ambientale”;
VISTO il Decreto Legge n. 91 del 24/6/2014;
O R D I N A
a tutti i proprietari e conduttori dei fondi ubicati nelle aree individuate nella cartografia allegata alla precedente ordinanza sindacale n. 13 del 12/12/2014, che ad ogni buon conto si allega in copia, il divieto di bruciare il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco fino al giorno 19 marzo 2017.
D I S P O N E
• l’affissione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio online del Comune di Mattinata e sul sito istituzionale dell’ente.
MANDA
alle Forze dell’Ordine sul territorio per l’esecuzione, anche predisponendo dei servizi mirati, al fine di svolgere una funzione di prevenzione ed eventualmente di repressione, al fine di individuare e punire i trasgressori.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Bari, ovvero, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si avverte che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Domenico Trotta, in qualità di Responsabile del 3° Settore – Tecnico Lavori Pubblici e Ambiente.
Mattinata, lì 21/02/2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
ing. Domenico TROTTA
Il Sindaco
Avv. Michele Prencipe