Mercato settimanale, al via anche la vendita di generi non alimentari

Ulteriore area mercatale sarà anche il piazzale adibito a parcheggio, allo scopo di garantire una maggiore distanza tra i posteggi ed avere anche un distanziamento interpersonale più ampio

La Commissione Straordinaria del Comune di Mattinata, cosi come scritto nell’ordinanza num. 11 del 28 maggio 2020, dopo aver sentito i rappresentati delle Associazioni dei commercianti ambulanti, ha ritenuto di individuare, limitatamente al periodo della emergenza epidemiologica da COVID-19, quale ulteriore area mercatale anche il piazzale adibito a parcheggio (ex campo zona 167) allo scopo di garantire una maggiore distanza tra un posteggio all’altro e nello stesso tempo un maggiore distanziamento interpersonale.

A partire da giovedì 28, il mercato settimanale può tenersi regolarmente con la presenza anche dei commercianti titolari del posteggio per la vendita dei prodotti “non alimentari”, tenendo conto degli opportuni accorgimenti e nel rispetto e controllo delle misure di contenimento, oltre il contingentamento delle presenze.

Anche gli operatori commerciali dovranno garantire la fruizione da parte dei consumatori evitando assembramenti nei pressi dei banchi di vendita su area pubblica, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Sono consentite le attività di vendita di generi alimentari e non alimentari all’interno del mercato settimanale del Comune di Mattinata ubicato in via Mantuano, in via Monte Sacro da angolo via Mantuano e nell’area attigua adibita a parcheggio (ex campo zona 167) limitatamente al periodo della emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e misure generali:

• Gli operatori commerciali dovranno essere presenti nel posteggio assegnato entro le ore 8,00 e dovranno lasciare il posteggio alle ore 13,00, dopo una accurata pulizia dell’area di pertinenza.
• La distanza fra i singoli posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari sarà di mt. 1,00/1,50.
• L’area mercatale dovrà avere un varco di accesso ed un varco di uscita in modo da garantire un’unica direzione del flusso delle persone, inibendo l’accesso nel caso di superamento del valore della soglia equivalente a n. 3 utenti per bancarella.
• I posteggi sono assegnati esclusivamente ai concessionari. In caso di assenza del concessionario, il posteggio non sarà assegnato ad eventuale “spuntista”.
• La clientela potrà accedere all’area mercatale solamente se munita di dispositivi di protezione, che potranno essere messi a disposizione all’ingresso.

Misure a carico del titolare di posteggio:
▪ Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita.
▪ E’ obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
▪ Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
▪ Rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.
▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
▪ Sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita.
▪ Sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento.
▪ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
▪ Non consentire la vendita in modalità self-service.

Avvertenze
− Qualora fosse riscontrata una difforme gestione dell’area mercatale che determini assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a disporre la chiusura del mercato stesso.
− gli operatori titolari del posteggio saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni previste, pena in caso di verifica e controllo la sospensione immediata dell’attività in corso.
− Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni dell’ ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19.
− La Polizia Locale e le forze dell’Ordine vigileranno circa l’osservanza di tutte le misure impartite con il presente atto nonché l’osservanza della normativa nazionale sull’ emergenza Covid-19.

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