”Lo scioglimento del Comune di Mattinata e’ erroneo ed illegittimo”

Il ricorso ai giudici del Tar Lazio degli ex amministratori. L’udienza a Roma sarà all’inizio di maggio

“I provvedimenti con i quali è stato disposto lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Mattinata si palesano erronei ed illegittimi sotto molteplici profili”. A sottolinearlo nel ricorso  ai giudici del Tar Lazio (l’udienza si terrà all’inizio di maggio 2019) gli ex amministratori Michele Prencipe, Angelo Perna, Pasquale Arena, Michele Piemontese e Libero Armiento, tutti difesi dall’avv. Pasquale Lanzetta. Per gli ex responsabili politici del Comune “sembrano difettare totalmente gli elementi sintomatici costitutivi e caratterizzanti l’asserito condizionamento criminale ipotizzato (e non dimostrato)”, posti a base del Decreto presidenziale di scioglimento del 19 marzo 2018. Tutte le vicende ed argomentazioni poste a fondamento dei provvedimenti impugnati “si rivelano, ad una attenta e scrupolosa loro disamina, del tutto insussistenti oppure, al massimo, essi sono riconducibili ad ordinarie forme di inefficiente attività di gestione amministrativa che si rivelano, in quanto tali, del tutto irrilevanti”. Insomma, il Governo, secondo i ricorrenti, ha “compiuto una valutazione che appare connotata da numerose violazioni della normativa vigente di settore e che ha finito per fondarsi su circostanze fattuali o inesistenti, o irrilevanti, o erroneamente valutate”. In attesa che la relazione prefettizia venga privata degli “omissis” con la conseguente presentazione di “motivi aggiunti”,  nel ricorso presentato dall’avv. Lanzetta gli ex amministratori hanno esposto in dettaglio le ragioni della richiesta di annullamento dello scioglimento. 

“Sulla presunta (ed indimostrata) continuità tra le Amministrazioni elette succedutesi”, i ricorrenti, tra l’altro, evidenziano che “nessuna assimilazione politica, è possibile tra gli odierni ricorrenti e gli amministratori precedenti: trattasi di gruppi politici contrapposti e in nessun modo collegabili anche per quanto attiene lo staff e le scelte di governo”.  L’Amministrazione guidata da Michele Prencipe “ha  completamente rivisto l’organizzazione degli uffici, imponendo la rotazione tra responsabili e incentivando le strutture amministrative competenti a ricorrere allo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica anche per gli affidamenti cosiddetti “sotto soglia” che avrebbero potuto essere oggetto, nel rispetto della normativa di settore vigente, di affidamento diretto”. “I precedenti affidamenti diretti, in poco tempo, affermano gli ex amministratori, sono stati in massima parte oggetto di procedure competitive; i nuovi amministratori non hanno competenze utili ad “interdire” dalla partecipazione alle gare i parenti dei controindicati che presentino i requisiti per concorrere; i contratti stipulati dalle precedenti amministrazioni erano già in esecuzione al momento dell’insediamento del precedente Commissario prefettizio intervenuto prima dell’insediamento dell’amministrazione sciolta e, il commissario, non ne ha rivisto o bloccato nessuno: ciò appare evidentemente sintomatico del fatto che i consiglieri decaduti, al pari del commissario prefettizio, hanno correttamente ponderato quelli che erano i corretti limiti dell’agire amministrativo e non si vede in quale modo potessero intervenire gli odierni ricorrenti”.   

Per quanto concerne il “contesto territoriale interessato dalla presenza criminale”, i ricorrenti evidenziano che “le conclusioni della Prefettura si presentano per certi versi assiomatiche, nel senso che l’accertamento della presenza sul territorio della criminalità organizzata induce all’automatica conclusione della presenza di un condizionamento sull’amministrazione comunale e della necessità dello scioglimento”. Ma “quest’impostazione è già stata respinta” dalla giurisprudenza consolidata formatasi sul tema. “La relazione, continuano i ricorrenti, richiama, inoltre, numerose parentele tra politici e pregiudicati ma, in realtà, nessuna parentela con pregiudicati si annovera con alcun componente della maggioranza consiliare, della Giunta e con il Sindaco”. Di più, si legge nel ricorso, “nessuno, appartenente all’Amministrazione sciolta, ha legami di alcun tipo con esponenti di consorterie”.  

Inoltre, la relazione impugnata, “con un modus operandi del tutto singolare e abnorme, giunge a raggruppare tra i soggetti controindicati non solo i pregiudicati ma persino coloro che “si accompagnano” (non si sa quando) a pregiudicati nonché coloro che sono stati “controllati” con pregiudicati. Ebbene, in un ambiente di non grandi dimensioni, non potrà mai sfuggire nessuno a questo tipo di “censimento”. Tuttavia l’aspetto di maggiore criticità, rilevabile ictu oculi, è rappresentato dal fatto che la stessa relazione prefettizia difetta completamente di ogni considerazione in merito all’incidenza di detti legami parentali, di “accompagnamento” o di “controllo” sull’azione amministrativa comunale”. 

Va rimarcato che in tutta la documentazione dello scioglimento non vengono tirati in ballo e citati come espressione del condizionamento criminale, neanche per una sola volta, una qualche deliberazione del consiglio o della giunta o un decreto del sindaco Michele Prencipe e neanche, quanto meno, una semplice lettera degli amministratori “condizionata” da soggetti controindicati. Nessun atto amministrativo di indirizzo politico posto in essere dagli ex amministratori quindi è stato individuato e censurato come prova del ritenuto condizionamento. 

Ad una ad una il ricorso pertanto vuole dimostrare che le ricostruzioni di tutte le  singole questioni contestate, così come disegnate dall’autorità governativa, possono essere “smontate” e a tal fine tutti i particolari delle singole fattispecie inserite nella  relazione di scioglimento vengono esaminate fin nel dettaglio. 

Viene lamentato poi dagli ex amministratori il fatto che “la Commissione d’Indagine ha acquisito documenti amministrativi in maniera parziale e discontinua, rifuggendo ogni contatto con gli “esaminati” e rifiutando di ricevere, da questi, ogni documento o chiarimento”. Nonostante “tale inspiegabile atteggiamento di chiusura”, il sindaco Prencipe si è recato, seppur non invitato, in Prefettura a fornire documenti ed illustrazioni: ebbene l’Amministrazione resistente ha completamente ignorato le decine di atti e provvedimenti prodotti dal Sindaco in funzione collaborativa e nulla è stato esaminato ed è confluito nella relazione”.

Tale contegno procedurale “appare chiaramente affetto da un palese difetto di motivazione e da una manifesta violazione delle garanzie partecipative dei ricorrenti”. “Lo scioglimento, è la conclusione, degli organi elettivi del Comune di Mattinata arreca un gravissimo pregiudizio all’Ente, la cui azione amministrativa e politica viene a subire uno stravolgimento, con nocumento per tutte le attività e i programmi in essere”. “In secondo luogo, lo scioglimento arreca un grave pregiudizio alle immagini politiche, personali e professionali degli odierni ricorrenti (“tutti incensurati”), che si vedono ingiustamente mortificati dal vedersi attribuiti la ‘etichetta’ di amministratori di un Comune condizionato dalla mafia nei suoi processi decisionali ed organizzativi”. La sentenza del Tar Lazio è attesa per la primavera prossima.

Francesco Bisceglia
La Gazzetta del Mezzogiorno
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