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- 17 Settembre 2024
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E’ illeggittima la concessione balneare data all’albergo
La spiaggia dei faraglioni, emblema della Puglia nel mondo, ancora al centro di controversie davanti ai giudici amministrativi. E’ di questi giorni l’ ultima sentenza del Tar di Bari. «In presenza di più istanze dirette a ottenere la concessione demaniale di spazi di arenile va preferita quella in grado di assicurare un più ampio uso da parte della collettività del bene, respingendo quelle volte a restringerlo a pochi soggetti». Questo il principio in base al quale i giudici hanno accolto il ricorso del lido balneare e annullato la determinazione e la concessione del luglio 2009 a favore dell’albergo, poste in essere dagli uffici comunali.
L’anno scorso il Consiglio di stato, intervenuto sulla questione, aveva annullato il precedente rinnovo della concessione avvenuto nel 2008 a favore dello stabilimento balneare, ritenendo necessaria la gara pubblica anche per i provvedimenti concessori di beni pubblici di rilevanza economica: di conseguenza il Comune doveva procedere alla valutazione delle due istanze mediante comparazione secondo i criteri imposti dal codice della navigazione e rideterminarsi in ordine all’annullata concessione demaniale, chiarendo pure che il rinnovo di cui alla legge regionale dovesse essere inteso “in senso oggettivo”, senza cioè che il precedente titolare potesse accampare privilegi.
Con la recentissima sentenza i giudici del Tar affermano che mentre l’istanza dello stabilimento balneare «è diretta a garantire l’ampia ed indifferenziata fruizione del bene demaniale da parte dell’intera collettività – come avvenuto dagli anni Settanta sino al 2007», l’istanza dell’albergo «appare diretta ad operare un vero e proprio asservimento della spiaggia in questione all’uso pressoché esclusivo della clientela della struttura alberghiera. Il che rende del tutto illegittimo, in relazione alle censure dedotte, l’operato del Comune, che al contrario ha privilegiato l’istanza dell’albergo». «D’altronde – continua il Tar – nella comparazione tra i due diversi interessi antagonisti, la preferenza per l’istanza concessoria dell’odierna ricorrente (lo stabilimento balneare, ndc.) non pregiudica affatto la fruibilità della spiaggia e dei relativi servizi da parte della stessa clientela della struttura alberghiera, la quale potrà indifferentemente accedervi rivolgendosi al gestore dello stabilimento balneare, così come d’altronde è avvenuto dagli anni Settanta sino al 2006».
Dalla sentenza, oltre all’ annullamento della concessione a favore dell’albergo, deriva l’obbligo per gli uffici comunali di mettere di nuovo mano a questa sempre più complessa questione, rideterminandosi sul punto alla luce dei criteri esposti in sentenza.