Esproprio comunale del 1984: sospesa l’esecutività della condanna al pagamento di oltre un milione e mezzo di euro

”Importante traguardo che allontana la minaccia di una fase esecutiva foriera di gravi conseguenze per le finanze del Comune”

Accolta l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva condannato il Comune di Mattinata al pagamento, in favore degli Eredi D’Errico, della rilevante somma, ad oggi, di 1 milione e 678 mila euro  per l’esproprio di un terreno in località Coppa della Madonna.

Con ordinanza la Corte d’Appello di Bari – Prima Sezione Civile -, nel procedimento di revocazione, promosso dal Comune, patrocinato dall’avvocato Berardino Arena, ha accolto la istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza della Corte d’Appello n. 113 del 2014, che aveva condannato il Comune al pagamento, in favore degli espropriati, dell’ingente somma a titolo di risarcimento danni.

Un successo della difesa del Comune di Mattinata che ha posto un primo importante tassello verso la positiva definitiva soluzione dell’ annoso problema. La querelle tra Comune ed espropriati risale al 1982 allorché il Comune di Mattinata, sindaco Giuseppe Argentieri, diede corso all’ espropriazione dei suoli situati nei pressi della chiesa abaziale approvando il relativo progetto “di sistemazione a verde pubblico del terreno in località Coppa della Madonna” con deliberazione di giunta del 1982 successivamente ratificata dal consiglio comunale, in coerenza con la previsione del programma di fabbricazione.

“Tali atti di approvazione del progetto, equivalenti a dichiarazione di pubblica utilità, pur essendo stati acquisiti al processo attraverso la documentazione allegata alla consulenza tecnica d’ufficio, disposta dal Tribunale di Foggia, sottolinea l’avv. Arena, sono stati del tutto obliterati dai giudici di primo e secondo grado, nonché dal  giudice del rinvio (Corte d’Appello di Bari in diversa composizione), a cui la Corte di Cassazione aveva delegato  la verifica in ordine alla sussistenza, agli atti di causa, di una valida dichiarazione di pubblica utilità, pregressa alla procedura ablatoria, tale da far ritenere la fattispecie in esame idonea a configurare un’occupazione “appropriativa”, anziché usurpati va, con la conseguenza, nel primo caso, della intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno; anche la Corte del rinvio, purtroppo, è incorsa in tale “svista” od “omissione”, sicchè la erronea ritenuta insussistenza di tali deliberazioni ha determinato la condanna del Comune  al pagamento di tale ingente somma, peraltro,  assolutamente sproporzionata rispetto alla destinazione urbanistica dei terreni”.

Di qui nei mesi scorsi la decisione del sindaco Michele Prencipe sulla necessità di ricorrere di nuovo alla Corte “perché revocasse tale ingiusta decisione”. Una questione delicata, trattata tutta in punta di diritto, che vedrà la soluzione definitiva con la sentenza, ma che la attuale decisione interlocutoria, “costituisce già un’importante e significativa premessa che fa ben sperare per una corretta applicazione della legge”. Enorme la soddisfazione espressa dal legale Arena e dal sindaco Prencipe, “per questo primo importante traguardo che allontana l’incombente minaccia di una fase esecutiva foriera di gravi conseguenze per le già dissestate finanze del Comune di Mattinata”.

Fonte: Francesco Bisceglia
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