Terremoti in provincia di Foggia: 14 scosse in meno di 14 ore, la più forte di magnitudo 4.7
- 15 Marzo 2025
Tutte localizzate nella Costa Garganica, tra Lesina e San Nicandro Garganico, con profondità variabile tra 4 e 10 km
Il provvedimento riguarda le acque provenienti dalla lavorazione delle olive e delle sanse umide dei frantoi oleari
IL SINDACO
RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 21 del 15/10/2012, ad oggetto “Disciplina per le modalità di spandimento delle acque di vegetazione, provenienti dalla lavorazione delle olive. Determinazioni”, con la quale è stato disposto che, per lo spandimento delle acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione delle olive, siano esclusi i terreni situati a distanza inferiore a 500 mt. dal perimetro del centro urbano, così come meglio riportato nella cartografia allegata al citato provvedimento;
ATTESO che, la particolare struttura pedologica dei terreni e la loro scarsa capacità di assorbimento delle acque di vegetazione, nonché l’aumento delle temperature al suolo registrate soprattutto nei mesi estivi determina ripetutamente fenomeni di ristagno e di fermentazione;
RILEVATO che, la particolare conformazione orografica, nonché il sempre più frequente regime climatico caratterizzato da deboli correnti d’aria non consentono un’efficace e tempestiva areazione del terreno interessato;
DATO ATTO che, nel periodo estivo, a seguito dell’innalzamento delle temperature, aumentano le esalazioni e i cattivi odori correlati alla pratica dello spandimento delle acque di vegetazione prodotte dai frantoi locali; fenomeno questo che, data la forte antropizzazione del territorio di Mattinata, comporta problemi di natura igienico – sanitaria, come attestato dalle numerose segnalazioni e testimonianze pervenute da parte dei cittadini;
RITENUTO, pertanto, indispensabile a tutela della salute pubblica, emettere apposita Ordinanza Sindacale che disciplini le modalità di spandimento, in deroga alla normativa vigente in materia;
VISTO il Regolamento 7 dicembre 2007 n. 27 “Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari”, emanato dalla Regione Puglia e pubblicato sul B.U.R.P. 14 dicembre 2007 n. 178 e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera c) che recita testualmente “Il Sindaco, …, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, inclusa la riduzione dei limiti di cui alle lett. a) e b) che precedono.”;
VISTA la legge 11 novembre 1996, n. 574 “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”;
VISTO il Decreto Ministeriale 6 luglio 2005 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’articolo 38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152”;
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la Legge n. 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale il Sindaco è individuato quale Autorità Sanitaria Locale;
O R D I N A
a) nel periodo dal 1° ottobre al 15 aprile è vietato lo spandimento delle acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione delle olive nei terreni situati a distanza inferiore a 500 mt. dal perimetro del centro urbano, così come meglio riportato nella cartografia che si allega;
b) nel periodo dal 16 aprile al 30 settembre è vietato, nell’intero territorio comunale, lo spandimento delle acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione delle olive.
D I S P O N E
1) che la presente Ordinanza abbia validità immediata a partire dalla sua pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di Mattinata;
2) la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 21 del 15/10/2012;
3) che ai trasgressori vengano applicate le sanzioni previste dall’art. 11 del Regolamento 7 dicembre 2007 n. 27 “Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari”, emanato dalla Regione Puglia e pubblicato sul B.U.R.P. 14 dicembre 2007 n. 178;
4) che il Comando di Polizia Municipale, l’ASL FG – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, nonché tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza;
5) l’affissione all’Albo Pretorio online del Comune di Mattinata della presente Ordinanza per un periodo non inferiore a giorni 30 (trenta);
6) che copia della presente Ordinanza venga inviata a:
– Prefettura di Foggia;
– Comando Polizia Municipale – SEDE;
– Stazione dei Carabinieri di Mattinata;
– ex Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Monte Sant’Angelo e Mattinata;
– A.S.L. FG – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – FOGGIA;
– ARPA Puglia, Dipartimento provinciale – FOGGIA;
– Frantoio Oleario “AZIENDA ASPRITO” di Asprito S.r.l.;
– “Le Monache” di Giuseppe Lanzetta;
– “Le Monache” di Pasquale Lanzetta;
– “Giorgio” di Bisceglia Rosalba;
– Ufficio Tecnico – SEDE.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Bari, ovvero, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, inoltre, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del 3° Settore – UTC LL.PP., Ing. Domenico TROTTA.
Mattinata, 16/02/2017