Divieto di vendita ed utilizzo di artifici esplodenti
I contravventori saranno puniti con l’arresto fino a tre mesi o con ammenda sino ad € 206,58
Ordinanza N. 20/2011
Considerato che nel periodo delle festività natalizie molti cittadini, prevalentemente giovani, fanno uso di giocattoli pirici in luoghi pubblici arrecando molestie ai cittadini;
Ritenuto necessario tutelare la quiete pubblica e preservare la pubblica e privata incolumità dall’uso indiscriminato di articoli pirotecnici;
Richiamate, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 57 del R.D. 18.06.1931, n. 733 (T.U.L.P.S.);
Richiamata, altresì, ogni altra norma di legge in ordine all’uso,al porto e alla commercializzazione di polveri e prodotti eplodenti inclusi gli artifici giocattoli pirici;
Visto l’art. 54, comma 2 del D.L.pvo 18 agosto 2000,n. 267;
ORDINA
- E’ vietata la vendita e l’utilizzo di artifici e prodotti affini negli esplodenti nonchè giocattoli pirici, non consentiti dalla legge, sulle pubbliche vie e piazze del Comune di Mattinata.
- E’ vietata l’accensione e il lancio di materiale pirotecnico sulle pubbliche vie e piazze del Comune di Mattinata, ovunque vi sia concorso di persone e comunque a debita distanza dalle persone, dagli animali e da materiali infiammabili.
- E’ vietata la vendita di artifici pirotecnici e prodotti affini nonché giocattoli pirici da parte di chi non sia titolare di licenza amministrative o non consentiti dalla legge.
- E’ vietata la vendita di giocattoli pirici a minori di 14 anni, quando tale divieto sia indicato sulla confezione.
I contravventori saranno puniti ai sensi dell’art. 17 del T.U.L.P.S. con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda sino ad € 206,58. Il Comando Stazione Carabinieri e il Comando Vigili Urbani sono incaricati di far osservare il contenuto della presente ordinanza.
Il Sindaco
dr. Lucio Roberto PRENCIPE