Gli anziani del Centro “Matteo Rignanese” realizzano un quadro per la Santa Patrona di Mattinata
- 15 Settembre 2024
La vera bellezza di questo progetto è stata la collaborazione ed il lavoro di squadra
E’ quanto stabilito dalla Giunta Prencipe che ha impartito agli uffici comunali precise regole
“Contrastare tutte quelle situazioni di evasione o di elusione, derivanti da residenze fittizie”. A tale scopo la Giunta ha deciso di impartire agli uffici comunali precise direttive. “Negli ultimi anni è stato riscontrato un incremento del numero dei soggetti residenti intestatari di scheda anagrafica”, a cui “non è corrisposto un altrettanto numero di separazioni coniugali”. Vi è, insomma “separazione del luogo della residenza dei componenti di un medesimo nucleo familiare senza che vi sia stata separazione agli effetti civili”.
Questo fenomeno “si è moltiplicato recentemente in concomitanza dell’entrata in vigore della legge che ha disposto l’esenzione ICI per l’abitazione principale stabilità nel luogo della residenza anagrafica”. Perciò, “sussistono i presupposti per ritenere che numerose residenze anagrafiche siano fittizie”, fatte al solo fine di eludere l’imposta comunale sugli immobili (ICI). A fondare le direttive della Giunta Prencipe vi è la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, per la quale, si legge nella delibera comunale, un’abitazione posseduta dal contribuente possa essere ritenuta principale se e soltanto se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente sia i suoi familiari, salvo prova di separazione coniugale il cui onere è a carico del contribuente. Da qui la necessità di “impartire direttive puntuali che implicano l’attribuzione o la revoca della residenza anagrafica dei soggetti passivi ICI, e, quindi, il riconoscimento del beneficio dell’esenzione dello stesso tributo”.
Queste le direttive impartite agli uffici: “la dichiarazione di cambio di abitazione di uno dei coniugi dovrà essere comunicata all’ufficio tributi con l’annotazione se motivo di separazione omologata o altro; la dichiarazione ICI o la comunicazione di variazione ai fini ICI con la quale il contribuente stabilisce l’abitazione principale in una unità immobiliare diversa da quella dove risiede l’altro coniuge dovrà essere meccanizzata come immobile diverso dall’abitazione principale, significando che dovrà essere disattesa l’indicazione del contribuente il quale potrà fornire la prova della separazione omologata in sede di procedimento accertamento in rettifica d’imposta notificato dal servizio tributi o concessionario affidatario; la richiesta di beneficio ICI relativa all’esenzione per l’abitazione concessa in uso gratuito al figlio che la utilizza come abitazione principale dovrà essere istruita acquisendo le opportune informazioni in ordine alla verifica che il richiedente sia coniugato e componente di altro nucleo familiare e non sia fiscalmente a carico di uno dei due genitori, significando che diversamente si dovrà comunicare il diniego del beneficio ICI”.