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La scadenza delle domande è fissata per il 9 gennaio 2021
Il Comune di Mattinata, attraverso un avviso pubblico, rende note che è indetto pubblico concorso per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2019 ai conduttori di immobili di proprietà privata.
1. Requisiti per l’ammissione al concorso
Ai fini della partecipazione al concorso il richiedente ed il proprio nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana
b) cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D. Lgs.06.02.2007, n. 30;
c) cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, poiché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
d) residenza nel Comune di Mattinata in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
e) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, relativo all’alloggio, di proprietà privata, sito nel Comune di Mattinata che abbia caratteri tipologici comparabili a quelli di edilizia economica popolare la cui superficie utile complessiva, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non deve superare i 95 mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi, intendendosi tali quelli costituiti da 6 unità ed oltre. In ogni caso, gli alloggi presi in considerazione non devono rientrare nelle categorie catastali A1, A8, A9, A10. Saranno presi in considerazione i contratti registrati entro il 31/12/2019;
f) reddito annuo complessivo, relativo all’anno 2019, non superiore all’importo di € 13.338,26 corrispondente a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (FASCIA “A”);
g) reddito annuo complessivo, relativo all’anno 2019, non superiore all’importo di € 15.250,00, corrispondente al reddito determinato dalla Regione Puglia, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (FASCIA “B”). Tale reddito viene considerato al netto delle riduzioni previste dall’art. 21 della Legge n. 45/78 e successive modificazioni. ( il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico;
qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione sono calcolati al 60%).
In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017,n.45 art.6, comma 4, lettera b) destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2019 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i requisiti previsti e riepilogati nella deliberazione di G.R. n. 1724 del 22.10.2020
2. Determinazione del reddito
Per la verifica della situazione reddituale si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione 2019. In particolare, il reddito sarà ricavato: per il Modello Certificazione Unica 2019, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il Mod. 730/2019, redditi 2019, il rigo 11, Quadro 730-3; per il Mod.Unico P.F. 2019 il rigo RN 1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD; vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio-assistenziali non permanenti, per le indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per i pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3,comma 1, lettera e) della legge regionale n.10/2014, integrata dalla L.R. n. 67/2017;
Nel caso di reddito “zero” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore all’90% alla domanda del contributo deve essere allegata:
– certificazione rilasciata dall’assistente sociale attestante il sostegno economico del proprio nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del reddito
– nel caso in cui la fonte del sostegno economico sia un altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito, che deve risultare sostenibile rispetto all’intervento economico effettuato.
3 Formazione delle graduatorie – Entità del contributo
I richiedenti ammissibili a contributo vengono inseriti in due distinte graduatorie redatte per gruppi di reddito in ordine crescente:
– Fascia “A” per coloro che hanno il requisito reddituale di cui alla lettera f) del procedimento punto 1;
– Fascia “B” per coloro che hanno il requisito reddituale di cui alla lettera g) del procedimento punto 1.
Il contributo da erogare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è così calcolato:
– per la Fascia “A”: corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito complessivo e comunque non potrà essere superiore a € 3.098,74 annui;
– per la Fascia “B”: corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito determinato ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 457/78 e successive modificazioni, e comunque non potrà essere superiore a € 2.324,06 annui.
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori o dall’imposta di registro versata.
Nel caso in cui le risultanze del bando si rilevassero necessità d’importo superiore a quello individuato dalla Determinazione Regionale n. 131 del 29/05/2020, e con la deliberazione di G.R. n.1724 del 22.10.2020 il Comune, limitatamente alla graduatoria di fascia A, potrà ridurre, in misura percentuale il contributo da assegnare, fermo restando che il contributo massimo erogabile dovrà consentire di soddisfare tutte le richieste degli aventi titolo al contributo stesso.
3. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, compilate su apposito modulo scaricabile sul sito del Comune sul sito web all’indirizzo www.comune.mattinata.fg.it o da ritirarsi presso l’Ufficio Protocollo, sito in Corso Matino 66, con l’indicazione di tutti i dati richiesti (reddito, estremi del contratto di locazione, canone annuo, numero vani, superficie complessiva dell’alloggio, ecc.), potranno essere presentate al Comune di Mattinata, improrogabilmente, entro il giorno 9 gennaio 2021, con le seguenti modalità:
– consegna diretta all’ufficio protocollo nelle giornate di Martedì e Giovedì (ore 09.00/11.30 e ore 16.30/ 18.30), tenuto conto delle disposizioni anti covid.
– a mezzo raccomandata A/R, in tal caso farà fede la data del timbro postale.
– tramite PEC al seguente indirizzo: comune mattinata@pec.it
Tenuto conto della condizione di emergenza sanitaria si invita ad utilizzare preferibilmente le ultime due modalità.
5. Documentazione richiesta
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Copia del documento d’identità del richiedente che sottoscrive la domanda, ovvero carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; nell’eventualità in cui nel corso dell’anno 2019, per la conduzione dello stesso alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o, in caso di variazione della residenza anagrafica, sia stato stipulato un nuovo contratto per un altro alloggio, al fine di ottenere il contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati;
3. Copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno 2019, oppure copia della raccomandata con la quale il proprietario comunica l’applicazione della “Cedolare secca sugli affitti” entrata in vigore il 07.04.2011.
4. Copia della dichiarazione dei redditi presentata nel 2020 ( Mod. CUD- Mod. 730- Mod. Unico) – periodo d’imposta 2019 di tutti i componenti il nucleo familiare;
5. Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000; (mod. ISEE)
6. Scheda riepilogativa della situazione reddituale del nucleo familiare riferita all’anno 2019 dei redditi percepiti, compresi gli emolumenti, indennità, pensioni,sussidi. Sono considerati sussidi “l’assegno di maternità” e “l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori”; sono esclusi i contributi socio-assistenziali non permanenti, le indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per i pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3,comma 1, lettera e) della legge regionale n.10/2014, integrata dalla L.R. n. 67/2017;
7. Certificazione attestante il sostegno economico da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone; nel caso in cui la fonte di sostegno sia un altro soggetto, autocertificazione di quest’ultimo attestante la veridicità del sostegno fornito (solo per i nuclei familiari che hanno reddito “zero” /o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo di locazione sul reddito sia superiore all’90%);
8. Fotocopia del codice IBAN (nel caso in cui sia stata la richiesta di pagamento con accredito)
6. Esclusioni
Non possono partecipare al presente concorso i soggetti che, relativamente all’anno 2019, hanno:
– titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi agevolati, in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
– richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, le detrazioni d’imposta previste per gli inquilini d’immobili adibiti ad abitazione principale con contratti di locazione, di qualsiasi tipo, stipulati ai sensi della Legge n. 431/98;
Sono esclusi, altresì, i soggetti:
– assegnatari di alloggi di proprietà pubblica, in quanto i loro canoni sono già assoggettati alla riduzione prevista dall’art. 33 della L. R. n. 54 del 1984;
– che, sempre relativamente all’anno 2019 hanno titolarità, assieme al proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L. R. n. 54/1984, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio.
Il contributo per il pagamento del canone di locazione non è cumulabile con il reddito di cittadinanza, per cui sono escluse, altresì, le domande presentate dai soggetti i cui nuclei familiari,sempre nell’anno 2019, hanno beneficiato del Reddito di Cittadinanza, in quanto già beneficiari della quota destinata all’affitto. Tuttavia, l’ammissione al contributo sarà consentita considerando, ai fini del calcolo del fabbisogno del concorrente, solo i canoni di locazione corrispondenti ai mesi durante i quali il reddito di cittadinanza non sia stato percepito dai richiedenti il contributo.
7. Controllo sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le eventuali denunce alle Autorità competenti e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto e l’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
Resta fermo il principio che le somme dovute agli aventi diritto in relazione al presente bando saranno erogate ad avvenuta liquidazione del finanziamento della Regione Puglia.
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