Bonus vacanze 2021: validità e regole

Coloro che hanno già chiesto l’incentivo potranno utilizzarlo fino al 31 dicembre

Il decreto Milleproroghe ha stabilito la validità del bonus vacanze fino al 31 dicembre 2021, ma solo per chi l’aveva già richiesto senza che avesse avuto la possibilità di utilizzarlo. Non è stato ancora stabilito, invece, se per l’estate 2021 saranno predisposte altre forme di sostegno al settore turistico-ricettivo.

A luglio e agosto 2020 il bonus vacanze “è andato benissimo” aveva dichiarato il ministro Dario Franceschini, anche se ci sono state criticità, tra strutture che si erano rifiutate di aderire all’iniziativa e il ritorno alle restrizioni che hanno impedito a tanti turisti di utilizzarlo.

Per le prossime vacanze, possono usufruire del bonus vacanze tutti quelli che ne hanno fatto richiesta entro il 30 dicembre 2020: il Milleproroghe, di fatto, ha solo prolungato la validità del voucher, ma non i termini per la presentazione della domanda, che doveva essere fatta entro il 31 dicembre dell’anno scorso. Ad ogni modo, non è da escludere che per l’estate 2021 verranno introdotte nuove soluzioni di sostegno per il settore, anche se al momento la questione non sembra essere all’inizio all’agenda del governo Draghi.

Che cos’è il bonus vacanze
Il bonus vacanze è un buono del valore massimo di 500 euro che è possibile utilizzare negli alberghi, campeggi, villaggi turistici, bed and breakfast e strutture similari – in Italia – destinato ai nuclei familiari (anche di una sola persona) con un Isee che non deve superare i 40mila euro. Il totale dell’incentivo può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi o utilizzato per pagare fino all’80% della spesa prevista per il pernottamento.

L’importo del bonus è formulato in base al nucleo familiare:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona.

Le spese da cui scalare il bonus devono essere fatte esclusivamente presso una sola struttura e in un’unica soluzione (in caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile).

Il pagamento del servizio, inoltre, deve essere dato, da una sola persona, senza l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

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