Emiliano istituisce area arancione per 20 comuni nelle province BAT, Foggia e Bari

Il comune di Mattinata resta in zona Gialla

Michele Emiliano

l presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza n. 448 con la quale dispone, con decorrenza dall’8 dicembre sino al 14 dicembre 2020, di configurare come “area arancione” i seguenti Comuni:

Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT;

Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo della provincia di Foggia;

nonché nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari.

 

“Nei Comuni segnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia  – dichiara il presidente Michele Emiliano  – permangono situazioni di rischio epidemiologico che intendiamo controllare allungando di una settimana il regime della cosiddetta ‘area arancione’, nella speranza di vedere calare i contagi. Se tale circostanza si verificherà, si passerà anche nei suddetti Comuni in area gialla a partire dal 14 dicembre. L’ordinanza è stata preventivamente concordata con il Governo”.

L’ordinanza dispone che, nei suddetti venti Comuni, si applicano le seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus:

  1. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  3. L’Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza;
  4. Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure più restrittive di loro competenza nell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale;
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Alla base dell’ordinanza n. 448 ci sono le seguenti considerazioni:

 

il Dipartimento della Salute ha trasmesso l’analisi dei dati di monitoraggio della diffusione del contagio, sulla base degli indicatori di monitoraggio di cui al DM 30 aprile 2020 calcolati a livello provinciale, dai quali emergono specifiche criticità a carico delle province di Foggia e BAT, che comportano una valutazione di rischio “alto” con riferimento alla probabilità di diffusione dell’epidemia nonché una valutazione di rischio “alto” con riferimento agli impatti sul sistema sanitario regionale;

il Dipartimento ha trasmesso anche un’ulteriore analisi dei dati di monitoraggio, che ha evidenziato specifiche criticità in alcuni territori comunali, prendendo in esame diversi indicatori a livello comunale tra cui: il numero assoluto di nuovi casi positivi al test molecolare di diagnosi dell’infezione di SARS-CoV-2 rilevati nelle ultime due settimane di monitoraggio (periodo 16-22 e 23-29 novembre); il tasso di incidenza (numero di nuovi casi rapportato alla popolazione residente) per ciascuna delle due settimane, il rapporto tra il tasso di incidenza comunale con l’analogo tasso regionale per ciascuna delle due settimane;

l’analisi condotta si basa su una metodologia di valutazione che prevede che nei comuni in cui si sia registrato un numero di casi positivi al test molecolare di diagnosi dell’infezione di SARS-CoV-2 rilevati in ciascuna delle due settimane superiore a 10, sia valutato il superamento di una delle due soglie di rischio seguenti:

  • rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore al valore di 1,3 (che corrisponde ad un eccesso del 30% di incidenza comunale rispetto al valore regionale) in entrambe le settimane di monitoraggio;
  • rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 nell’ultima settimana di monitoraggio (che corrisponde ad un eccesso superiore al 100% rispetto al valore regionale);

i risultati dell’analisi hanno condotto il Dipartimento della Salute a rilevare che, nelle due province classificate con valutazione di rischio “alto”, alcuni comuni superano almeno una delle soglie di rischio come di seguito specificato:

  • nella Provincia BAT, i Comuni di: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane);
  • nella Provincia di Foggia, i Comuni di: Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 1,3 per due settimane), Foggia (n. casi settimanali superiore a 10; rapporto tra tasso comunale e tasso regionale superiore a 2 nell’ultima settimana);

al di fuori dei due ambiti provinciali classificati a rischio “alto” sulla base degli indicatori e dell’algoritmo di valutazione di cui al DM 30 aprile 2020, il Dipartimento della Salute ha altresì rilevato una specifica ulteriore criticità nei comuni di Altamura e Gravina in Puglia della Provincia di Bari, che mostrano un rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore a 2 in entrambe le settimane di monitoraggio;

il Dipartimento ha concluso che nei Comuni delle province di Foggia e BAT, come sopra menzionati, e nei Comuni della Provincia di Bari, Altamura e Gravina in Puglia, i dati di monitoraggio hanno rilevato un rischio elevato, sia con riferimento alla probabilità di diffusione del contagio che alla valutazione degli impatti sul sistema sanitario regionale, tale da imporre l’adozione di misure supplementari idonee a (ri)collocare in aree “arancioni” infraregionali i predetti territori, applicando ad essi le misure di cui all’articolo 2 del citato Dpcm 3 dicembre 2020;

L’ordinanza è stata altresì emanata:

ritenuta la necessità che ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le altre misure prescritte dal Dpcm del 3 dicembre 2020 e dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 444 del 4 dicembre 2020, nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola della provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo della provincia di Foggia; nonché nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari, con decorrenza dall’8 dicembre 2020 sino a tutto il 14 dicembre, siano rispettate le seguenti prescrizioni: 1) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 2) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 3) Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure più restrittive di loro competenza nell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale;

rilevato che il potere di emanare misure più restrittive da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 , n. 74 e, successivamente, dall’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso Dpcm del 3 dicembre 2020,  oltre che, naturalmente, nell’articolo 32 della legge 833/1978,

ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata, avendone dato formale comunicazione al Ministro della Salute, restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica.

La Regione Puglia, inoltre, nei limiti dello stanziamento disposto dal Governo con il decreto ‘ristori quater’ farà fronte ai ristori per le categorie interessate soggette a restrizione.

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