Il Comune regolamenta la definizione agevolata delle entrate

Entro il 31 maggio il debitore riceverà la comunicazione dell’importo da versare

Il Comune ha regolamentato la definizione agevolata delle proprie entrate, non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento, notificate dal 2000 al 2016. L’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni. Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie. Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l’esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre. Il consiglio comunale mattinatese, presieduto dal sindaco Michele Prencipe,  ha ritenuto opportuno quindi disciplinare le procedure di dettaglio, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione. Per l’amministrazione comunale si tratta di “un’opportunità sia per il Comune”, che ottiene “la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso”, sia per il debitore, che “ottiene una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni”. 

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute. Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione. Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall’importo derivante dalla definizione agevolata. Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale, interessi, spesa di notifica dell’ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell’atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata. In caso di sanzioni per violazioni del codice della strada, è dovuto l’importo della sanzione, oltre alle spese di notifica dell’ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell’atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza entro il 31 marzo. Entro il 31 maggio il debitore riceverà la comunicazione dell’importo da versare, ovvero il rigetto dell’istanza di definizione agevolata. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 30 giugno 2017. In caso di somme superiori a 500 euro, è possibile scegliere di pagare in 5 rate, scadenti alla fine dei mesi di giugno, settembre e novembre 2017 e dei mesi di gennaio e marzo 2018.

Francesco Bisceglia
La Gazzetta del Mezzogiorno
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